Le società di capitali più piccole non vedono quasi mai di buon occhio i finanziamenti bancari. Per questo spesso si sente parlare di finanziamenti dei soci, ma come funziona?
I soci delle società di capitali, come dicevamo poc’anzi, non amano ricorrere all’aiuto di banche e finanziarie. Questo perché, in questo caso, a rispondere del possibile indebitamento sono i soci stessi, ai quali potrebbe venir richiesto di saldare un ipotetico debito con i propri beni personali.
Che cosa succede dunque in questo caso? Qual è il modo migliore di muoversi?
Se richiedere crediti e finanziamenti non è la soluzione, allora in questi casi si agisce con i finanziamenti dei soci.
Che cosa intendiamo per finanziamenti dei soci?
Solitamente questi fondi vengono infatti erogati come dei veri e propri finanziamenti da parte dei soci. Ciononostante bisogna dire che non vi è una reale aspettativa di estinzione del debito o almeno questa non avviene quasi mai in uno stretto e preciso periodo di tempo.
Sul bilancio tali versamenti vengono giustificati come “versamenti di copertura”. Vi è infatti da dire che queste risorse non vengono accompagnate o regolate da alcun contratto che ne giustifichi la presenza, e questo, come potete ben immaginare, rende le cose più complesse.
La controversia legata ai finanziamenti dei soci
La questione legata ai finanziamenti dei soci diviene ancora più complessa quando i soci che hanno contribuito ad accrescere le finanze della società richiedono il risanamento del debito. Cosa avviene in questi casi? Il problema è che , non essendovi un contratto a regolare le norme dello scambio, è facile cadere in una controversia legale. È difatti la giurisprudenza ad occuparsi di questi casi, resi difficili dal fatto che i soci finanziatori hanno apportati dei contributi finanziari molto diversi tra loro.
Che cosa suggerisce la legge
Quando sorge una controversia di questo tipo si tende a credere che il socio finanziatore che per molto tempo non ha richiesto la restituzione della somma versata, non la possa più riottenere.
A delineare meglio le cose però ci pensa l’articolo 2467 del codice civile, il quale impone la postergazione della richiesta di restituzione del socio finanziatore se questi versamenti sono stati effettuati nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società.
Sempre per l’articolo 2467 vengono ritenuti postergati anche i finanziamenti effettuati quando vi è un massiccio divario tra l’indebitamento e al patrimonio netto. Anche per questo, oggi, un socio finanziario è obbligato a tutelarsi pattuendo con gli altri soci le modalità e i tempi di restituzione.