La Sicurezza sul Lavoro, mai come ora, è uno strumento essenziale per preservare la salute sui luoghi di lavoro ed evitare situazioni spiacevoli, tra cui infortuni e, nei casi più gravi, incidenti mortali.
Uno degli aspetti chiave, oltre al DVR che deve obbligatoriamente essere presente in aziende con almeno 1 lavoratore in organico, è sicuramente quello della formazione.
Sicurezza sul Lavoro: la formazione dei lavoratori
La formazione, così come qualsiasi aspetto che riguardi la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è regolamentata dal D.Lgs. 81/08 che fornisce a consulenti, datori di lavoro o chiunque si occupi di prevenzione e protezione, indicazioni chiare e precise su vari aspetti, tra cui la formazione dei dipendenti.
Per quanto riguarda la Formazione e Informazione dei Lavoratori gli articoli che devono essere presi come riferimento sono l’art. 36 e 37 del decreto:
Art. 36 D.Lgs. 81/08: Informazione ai lavoratori
Secondo l’art 36, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere ad una adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l’antincendio e l’evacuazione dei luoghi dove presta relativo servizio;
- deve conoscere inoltre i nominativi dei lavoratori incaricati dal Datore di Lavoro che applicano le misure elencate negli articoli 45 e 46, del medico competente e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
- deve informare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- deve informare i lavoratori sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
Il contenuto della informazione deve essere fornito in modo tale da essere comprensibile per i lavoratori. Ove l’informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37 D.Lgs. 81/08: Informazione ai lavoratori
Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di offrire ai propri dipendenti una formazione che sia esaustiva sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dall’aprile del 2008 ad oggi sono susseguite diverse modifiche, anche grazie al lavoro raggiunto con gli accordi Stato-Regioni, che negli anni hanno definito contenuti minimi e modalità di formazione dei singoli lavoratori.
I Corsi di Formazione e Informazione dei Lavoratori
I corsi di Formazione e Informazione dei lavoratori, come quelli erogati regolarmente dal Centro di Formazione Bio Invent (Accreditato presso la Regione Lazio), devono rispettare le linee guida sancite dal decreto e dagli accordi stato-regioni offrendo una formazione di tipo:
- Generale: uguale per tutti i lavoratori e dalla durata che non deve essere inferiore a 4 ore;
- Specifica: dipendente dal rischio associato all’attività (Basso, Medio e Alto);
La formazione inoltre deve essere necessariamente a carico del Datore di Lavoro che non potrà delegare in alcun modo gli oneri formativi ai propri dipendenti, così come dovrà essere svolta durante l’orario lavorativo del dipendente.
A chi è rivolta la Formazione dei Lavoratori
La formazione, normalmente, deve essere destinata a qualunque lavoratore con contratto di tipo subordinato come: determinato, indeterminato, stage, tirocinio e anche per tutti gli studenti che iniziano un percorso di tipo scuola-lavoro.
In caso di mancata formazione, per il Datore di Lavoro, è previsto l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (art.37 co.1 del D.Lgs 81/08).