Il diritto societario pone un’importante distinzione tra società aperte e chiuse. Noi oggi vogliamo parlarvi delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio e del rapporto che intercorre tra le due cose.
Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono anche conosciute come nel mondo del diritto societario come “società aperte”. Queste vengono regolamentate dall’articolo 2325bis del codice civile e dal regolamento CONSOB.
Quali sono le società aperte?
Si definiscono società aperte tutte quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ossia quelle realtà imprenditoriali che posseggono azioni quotate in mercati disciplinati o molto diffuse tra il pubblico. A proposito di diffusione, si parla in questo caso di misura rilevante. Che vuol dire? Vuol dire che tali società vengono regolamentate da un codice normativo un po’ particolare data proprio dalla diffusione di azioni presso il pubblico dei risparmiatori. In questo caso infatti l’attività sarà sottoposta ad una disciplina che ha il ruolo di garantire l’applicazione dei diritti sociali quando la ripartizione del capitale appare dislocata e frazionata.
Quando si parla di misura rilevante?
Per comprendere al meglio questo primo concetto, però, bisogna ben capire a cosa facciamo riferimento quando parliamo di “misura rilevante”.
Le azioni verranno considerate diffuse in modo rilevante quando vi è allo stesso tempo la presenza di circa 200 azionisti non titolari del 5% del capitale sociale. Ma questo non è l’unico dato a cui far riferimento. Perché possiamo definire le stesse diffuse in misura considerevole anche quando le dimensioni dell’azienda in questione sono maggiori rispetto a quelle che permettono di stilare il bilancio in forma abbreviata. Infine, una società risulta aperta quando le azioni appaiono diffuse mediante sollecitazione, negoziazione o emissione da parte di istituti bancari.
Quali sono le norme applicate a queste società?
Le norme applicate a questa società sono, come abbiamo detto, lievemente diverse. Difatti esse sono sottoposte ad una normativa particolare, che si assicura che vengano applicati correttamente i diritti sociali. La prima cosa che bisogna sapere è che le società aperte usufruiscono di quorum di capitale ridotti. Inoltre, nelle società aperte lo statuto non prevede la remissione ad arbitri che possano gestire i disaccordi tra soci oppure trai soci e la società stessa. Non è ammessa, infine, la possibilità di prospettare facoltà di recesso al di fuori di quelle già previste dal sistema legislativo.