Time lapse in cantiere e privacy

Dapprima adoperati nel settore naturalistico e paesaggistico, i video in time lapse nel tempo hanno acquisito sempre più importanza anche per rappresentare le trasformazioni che avvengono giorno dopo giorno all’interno di un cantiere.

Il girato in time lapse, a maggior ragione con la riapertura dei cantieri in seguito all’emergenza sanitaria globale, soddisfa una duplice esigenza: consente di controllare mesi, talvolta anni, di lavori; permette di disporre di un video promozionale da poter utilizzare per differenti scopi, come la presentazione aziendale; anzi diventa un ottimo strumento per rafforzare l’autorevolezza dei contenuti trasmessi in streaming sul canale aziendale YouTube

Nel clima di incertezza post lockdown, infatti, diviene fondamentale comunicare sicurezza sia a chi acquista il risultato finale sia a chi ha investito nel progetto (soci, finanziatori o fondi di investimento).

Il bisogno di riprendere immagini di un cantiere in lavorazione per un tempo indefinito, che può andare da mesi ad anni, è solo all’apparenza un aspetto contrario al diritto alla privacy di chi su quel cantiere ci lavora.

Time lapse e privacy non sono inconciliabili: il diritto alla riservatezza per tutti coloro che prestano la propria opera o transitano all’interno del cantiere può essere garantito durante la ripresa a ciclo continuo di immagini che saranno poi impiegate a fini pubblicitari; la stessa politica che sostiene l’impiego, entro confini stabiliti, di sistemi di videosorveglianza.

Intelligenza artificiale e time lapse in cantiere

Gli impianti più avanzati adoperati per la realizzazione di video ripresi in time lapse attingono alcune funzioni chiave dai sistemi di videosorveglianza e riconoscimento facciale. Facendo leva sull’intelligenza artificiale, sono in grado di riconoscere, separare e mascherare volti, targhe o corpi.

Nello specifico, i più evoluti sistemi di ripresa possiedono applicazioni e plug-in capaci, attraverso particolari algoritmi, di identificare i dati sensibili e di modificarli in modo tale che non siano più riconoscibili.

Fortunatamente, prestando la giusta attenzione alle norme vigenti in materia di privacy e dati personali, è possibile realizzare un time lapse anche nel caso in cui non si disponga di un impianto altamente tecnologico.

Time lapse in cantieri e norma a tutela dei lavoratori

La prima norma da analizzare è l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che vieta l’utilizzo di qualsiasi impianto audiovisivo per controllare i dipendenti.
Lo stesso divieto viene richiamato con il Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy.

L’articolo 4 Com.1 dello Statuto dei Lavoratori è stato poi parzialmente rivisitato proprio in materia di strumenti informatici e audiovisivi: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale […]”

Dalla suddetta modifica si può dedurre che le videoriprese in time lapse fatte in un cantiere siano da considerarsi uno strumento con fini pubblicitari e non sistemi di controllo sull’attività lavorativa; il che rende assolutamente ammissibile il loro impiego.
Rimane tuttavia necessario concordarne la presenza con i sindacati, o, in assenza di quest’ultimi, con l’Ispettorato del lavoro.

Lo stesso Ispettorato del Lavoro, mediante la circolare n° 5 del 19 Febbraio del 2018, insieme al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha sottolineato come l’impiego di sistemi di registrazione sul posto di lavoro debba rispondere a esigenze di carattere straordinario e temporaneo, e che sia auspicabile soltanto se finalizzato a tutelare il patrimonio aziendale e a rafforzare la sicurezza dei lavoratori.

Protezione dei dati personali e impossibilità di identificazione

Se l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, con le relative leggi sulla privacy, non risultasse abbastanza convincente, si può fare riferimento alla norma del Garante per la protezione dei dati personali, in vigore dall’8 aprile del 2010, che al punto 4.5 ammette l’uso di “web cam o camera-on-line e scopi promozionali-turistici o pubblicitari” solo se vengono utilizzate “con modalità che rendono non identificabili i soggetti ripresi”.

Grazie alla velocità con cui scorrono le immagini, è impossibile identificare soggetti o volti.
Questo perché un video in time-lapse è girato con un valore di frame blanding elevato, così da ottenere una dissolvenza tra un fotogramma e l’altro: più alto è il numero dei fotogrammi, più scorrevoli saranno le animazioni. È impossibile, quindi, individuare qualcosa di diverso dalla costruzione dell’edificio o del macchinario industriale.

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